Disclaimer - Informativa Commerciale

Questo sito è dedicato alla presentazione di semi di cannabis. Tali semi sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L. 412 del 1974, art. 1, comma 1, lett. B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella I Decreto Ministero della Salute 11 aprile 2006).

In Italia la coltivazione di Cannabis è vietata (artt. 28 e 73 del DPR 309/90se non si è in possesso di apposita autorizzazione (art. 17 DPR 309/90). Pertanto i semi presenti su questo sito potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per la preservazione genetica, e la vendita è permessa unicamente a clienti maggiorenni.

Questi semi sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. Il produttore ed il venditore di tali articoli si sollevano da ogni responsabilità derivante dall’uso improprio dei prodotti da essi forniti.

Ogni informazione contenute in questa pagina, sugli opuscoli, sulle confezioni e sul materiale promozionale ha scopo puramente informativo e non intende in alcun modo condonare, promuovere o incitare l’uso di sostanze illegali o la violazione della legge. 

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Ogni consumatore, al momento di confermare l’ordine dichiara di essere maggiorenne e di avere preso visione delle note legali contenute in questa pagina, manlevando la ditta Akacia da ogni responsabilità.

In particolare dichiara di avere ricevuto da “Akacia di Lavia Marika Olga” una informazione piena e completa sul divieto di coltivazione di tutti i semi forniti da “Akacia di Lavia Marika Olga” stabilito in Italia dagli art. 28 e 73 del DPR 309/90, se il consumatore è soggetto alla legge italiana.

Se soggetto alle leggi di uno stato estero, il consumatore dichiara che non esistono impedimenti legali quali, a puro titolo di esempio, divieti, requisiti speciali, autorizzazioni od altro ad importare e detenere semi di cannabis, suscettibili di generare, se coltivati, un alto tenore di THC.

Il consumatore deve fare riferimento e rispettare le leggi che regolano la coltivazione dei semi di cannabis nello stato in cui risiede.

“Akacia di Lavia Marika Olga” cede ai terzi le proprie sementi con la riserva che essi non siano usati in contrasto con le leggi a cui i terzi sono soggetti, e si solleva da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso improprio dei prodotti da essa forniti.

Al fine di una più completa informazione, di seguito si riporta il testo integrale degli artt. 28 e 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

Articolo 28 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 – decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 – legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Sanzioni

  1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse
  2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da €. 500 a €. 2.000,00.
  3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.

 

Articolo 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

  1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
  2. bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
    1. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
  3. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
  4. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
  5. bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.
  6. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
  7. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
  8. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni.
  9. bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
  10. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
  11. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.